lunedì 8 luglio 2013

Risultati del referendum per la modifica del codice deontologico - 2013

IL NOSTRO CODICE DEONTOLOGICO E' CAMBIATO

Nei mesi maggio e giugno 2013 è stato richiesto a tutti gli iscritti di votare in un referendum chiamato a ratificare le modifiche (decise dalla maggioranza del Cnop) di tre articoli del nostro Codice Deontologico, questi i risultati:


  • Articolo 1 NO 15% (1701) SI 85% (9808); 

 
  •  Articolo 5 NO 42% (4861) SI 58% (6632);
 











  • Articolo 21 NO 15% (1673) SI 85% (9832).  



















Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le modifiche
l'articolo 1:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

l'articolo 5:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Art. 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Ed ora il tanto discusso articolo 21:
Articolo del Codice deontologico pre-referendumCome è stato modificato a seguito del referendum
Art. 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Art. 21
L’insegnamento  dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee  alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare  con la propria opera professionale  attività ingannevoli o abusive  concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e  le tecniche  conoscitive  e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali)basati  sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento  di tali strumenti  e tecniche agli studenti  dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti . E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche”.

Cosa significano questi cambiamenti? proviamo a dare una interpretazione:
  • l'articolo 1 ci ricorda che le stesse norme deontologiche si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.  Sembra abbastanza ovvio che se cambia il mezzo di comunicazione non cambia il codice deontologico, l'unica accortezza sta nel fatto che tale modifica sottolinea una modalità di condotta per prestazioni già autorizzate ad essere svolte epr via telematica, la psicoterapia non rientra tra queste vista la particolare netura della relazione tra paziente e terapeuta (vedi Notiziario "Psicologi" n. 5/2008 - 1/2009 "La Relazione on line non ha i requisiti per essere psicoterapia") ma lo psicologo non è necessariamenre uno psicoterapeuta e, lo ricordiamo, può svolgere molte attivitàdi cui la consulenza clinica è solo una piccola parte.
  • all'articolo 5 viene aggiunta la specifica "La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale" pertanto sembra che se prima l'aggiornamento professionale fosse demandato alla responsabilità dei singoli professionisti, ora verrà vigilato dalla commissione deontologica e probabilmente ogni professionista sarà obbligato a certificare la propria formazione continua mediante appositi corso accreditati. Resta il dubbio sulla responsabilità degli Ordini di riferimento di fornire ai propri iscritti dei corsi accreditati gratuiti.
  • l'articolo 21 è stato oggetto di svariate discussioni, ma nello specifico ciò che credo volesse  intendere la modifica, che mi sembra si capisca dalle ultime righe dell'articolo, è che lo psicologo non può insegnare ad altre figure (iscritte ad un ordine professionale o meno) degli STRUMENTI propri dell'intervento che solo uno psicologo adeguatamente formato può utilizzare, questo a tutela sia della salute dell'utente sia del professionista stesso. l'articolo, come modificato dal referendum, specifica "E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche". L'articolo propone quindi una differenza netta tra l'insegnamento degli STRUMENTI e l'insegnamento delle CONOSCENZE, e cioè lo psicologo può insegnare delle conoscenze psicologiche che possono essere utili ad altre professioni: prendiamo l'esempio della comunicazione medico-paziente; ma non può insegnare allo stesso medico a svolgere un colloquio psicologico, il che sembrerebbe ovvio dato che questa area non è di competenza del medico ma dello stesso psicologo.
che ne pensate? 



sabato 8 giugno 2013

Il gruppo Esami di Stato dell'Ordine suggerisce come affrontare l'esame

Indicazioni per i candidati all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo

Pubblicate sul sito dell’Ordine e della Sapienza
In generale, le diverse prove relative all’Esame di Stato hanno l’obiettivo di rilevare la capacità del candidato di utilizzare la preparazione teorica acquisita nei vari contesti applicativi (clinico, sociale, organizzativo, …), anche in riferimento ad eventuali esperienze maturate (professionali e/o di tirocinio). Per tutte le prove valgono le seguenti indicazioni:

venerdì 7 giugno 2013

L'esame di stato cambierà?

Ecco le proposte di cambiamento per l'esame di stato, forse andrà meglio per chi verrà dopo? voi che ne pensate? lasciate un vostro commento.


Il Gruppo di Lavoro Università attivo presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha presentato nelle scorse settimane una proposta volta a migliorare la formazione professionale dei futuri psicologi. Le azioni indicate a sostegno dello sviluppo delle competenze includono, fra le altre cose, l’introduzione del numero chiuso nelle facoltà, una maggiore qualificazione del tirocinio professionalizzante post lauream e la riforma dell’Esame di Stato.

lunedì 25 febbraio 2013

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Esame di Stato PSICOLOGIA 2013 I sessione - sede di Roma