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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ESAME E SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
 
ALBO A

Per i laureati in Psicologia secondo il vecchio ordinamento didattico, (previgente la riforma di cui al D.M. 509/99) e che hanno svolto un anno di tirocinio, fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell'anno 2010 (L.102 del 3/8/2009), le prove consistono in:
  1. una prova scritta vertente sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento;
  2. una prova pratica consistente nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo;
  3. una prova orale consistente in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonché argomenti teorico - pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale.
Per coloro che hanno conseguito la laurea specialistica afferente la classe 58/S (DM 509/99) ed hanno svolto e concluso il tirocinio annuale previsto dall'art. 52 del D.P.R. 5/06/2001 n. 328 e per coloro che hanno conseguito una laurea megistrale LM 51 (DM 170/04), le prove consistono in (DPR 328/01):
  1. una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
  2. una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
  3. una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
  4. una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Chi è lo psicologo?

 Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito una laurea in psicologia, aver svolto un anno di tirocinio e il relativo esame di stato ed essere iscritti alla sezione A dell'Albo professionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
In sede di prima applicazione della legge, ai fini dell'istituzione stessa dell'Albo, l'iscrizione è avvenuta ai sensi dell'artt. 32, 33 e 34 della medesima.

Definizione della professione di psicologo
Secondo l'articolo 1 della Legge n. 56 del 1989 sull'Ordinamento della professione di Psicologo, l'attività dello psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.


Chi è lo psicoterapeuta? 

Lo psicoterapeuta è il professionista psicologo, o anche medico, che ha conseguito una specifica formazione professionale di durata almeno quadriennale, presso scuole pubbliche o private riconosciute. L'abilitazione all'esercizio della psicoterapia avviene ai sensi dell'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n.56. Tuttavia in fase di prima applicazione della Legge è avvenuta anche ai sensi dell'art. 35 della medesima.

Definizione di Psicoterapeuta
La legge 56/89, oltre a definire - all'art. 1 - la professione di psicologo, indica anche - all'art. 3 - i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica: "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica."
Per esercitare la professione di psicoterapeuta è obbligatorio essere iscritti all'Albo professionale.

ALBO B

Professione: Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
Possono iscriversi coloro che abbiano conseguito la laurea nelle seguenti classi: classe 34 (ex DM 509/99), classe L24 (ex DM 270/04), classe 58/S (ex DM 509/99), classe LM-51 (ex DM 270/04), oltre che i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico in Psicologia; e che abbiano concluso il tirocinio semestrale previsto dall'art. 53 del DPR n. 328/01.

Le prove consistono in: (DPR 328/01)
  1. una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
  2. una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
  3. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
  4. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Chi è il dottore in tecniche psicologiche ?

Per esercitare la professione di dottore in tecniche psicologiche è necessario aver conseguito una laurea triennale, aver svolto un tirocinio professionalizzante, aver sostenuto l'apposito esame di stato ed essere iscritti alla sezione B dell'Albo in uno dei seguenti settori “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” o “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”.
Ai sensi della Legge 11 luglio 2003, n. 170,

le attivita' professionali che i dottori in tecniche psicologiche possono svolgere sono le seguenti:

Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
  1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;
  2. applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
  3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attivita';
  4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
  1. partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
  2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
  3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilita';
  4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

E DOPO AVER SUPERATO L'ESAME DI STATO?

Iscrizione alla sezione A dell'Albo

Per i laureati secondo il vecchio ordinamento o in possesso di laurea specialistica o di laurea magistrale. In questa pagina i requisiti, le modalità per effettuare l'iscrizione e il fac-simile della domanda.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo (art. 2 della Legge 56/89)
Per esercitare la professione di psicologo è necessario avere una laurea in psicologia, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.
Condizioni per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo (art. 7 della Legge 56/89)
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità*;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia** o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Per iscriversi è inoltre necessario essere residenti, ovvero avere almeno un domicilio, nella regione Lazio.
* per i cittadini extracomunitari è necessario presentare il permesso di soggiorno
**per i cittadini dell'UE residenti all'estero è necessario avere un domicilio professionale in Italia
Modalità
Per iscriversi alla Sezione A dell'Albo occorre presentare l'apposita domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, con marca da bollo da € 14,62.
La domanda va inviata al Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, via Flaminia 79 - 00196 Roma (consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R).
I fac-simile possono anche essere ritirati  presso la segreteria nei giorni e negli orari di apertura degli uffici.
Alla domanda devono essere allegate:
  • n. 2 proprie fotografie formato tessera per il rilascio della tessera di iscrizione all’Albo;
  • quietanze dei versamenti sotto indicati;
  • fotocopia di un documento di identità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • se dipendenti pubblici, eventuale autorizzazione all’esercizio della libera professione (se insegnanti: autorizzazione del direttore didattico o del preside; se dipendenti di enti pubblici copia del contratto individuale di lavoro da cui si evinca il part-time non superiore al 50%)

Versamenti
Ai fini dell'iscrizione vanno effettuati i seguenti versamenti:
-  € 168,00 sul conto corrente n. 8003 - Tasse sulle concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara (bollettino prestampato reperibile in qualsiasi ufficio postale). Codice della causale n. 8617. Tipo di versamento: Rilascio
-  € 80,00 sul c/c n. 59633008, intestato a Ordine degli Psicologi del Lazio. Causale: Iscrizione sezione A Albo.
La domanda può essere presentata di persona o inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che la quota di iscrizione è riferita all'anno solare a prescindere dalla data effettiva di iscrizione all'Albo. Pertanto, a prescindere dal periodo dell'anno in cui viene deliberata l'iscrizione, la quota di iscrizione matura dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.
L'anzianità di iscrizione all'Albo decorre dalla data effettiva di deliberazione dell'iscrizione (giorno/mese/anno).
Procedura
Il Consiglio dell'Ordine, entro 60 giorni, dal ricevimento della domanda, delibera l'iscrizione e la comunica all'interessato, alla Procura della Repubblica e al Ministero vigilante.
La professione di Psicologo è regolata dalla Legge n. 56 del 18 febbraio 1989.

qui trovate il link da cui scaricare la modulistica: MODULISTICA




Iscrizione alla sezione B dell'Albo

Per i possessori di lauree triennali. Settore “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” In questa pagina i requisiti, le modalità per effettuare l'iscrizione e il fac-simile della domanda.
Requisiti per l'esercizio dell'attività di dottore in tecniche psicologiche
Per esercitare la professione di psicologo è necessario avere una laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.
Condizioni per l'iscrizione all'Albo (art. 7 della Legge 56/89)
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità*;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia** o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Per iscriversi è inoltre necessario essere residenti, ovvero avere almeno un domicilio, nella regione Lazio.
* per i cittadini extracomunitari è necessario presentare il permesso di soggiorno
**per i cittadini dell'UE residenti all'estero è necessario avere un domicilio professionale in Italia
Modalità
Per iscriversi alla sezione B dell’Albo, Settore “Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” o settore “Tecniche psicologiche per i servizi allapersona e alla comunità” occorre presentare l'apposita domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, con marca da bollo da € 14,62.
La domanda va inviata al Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, via Flaminia 79 - 00196 Roma (consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R).
I fac-simile possono anche essere ritirati  presso la segreteria nei giorni e negli orari di apertura degli uffici.
Alla domanda devono essere allegate:
  • n. 2 proprie fotografie formato tessera per il rilascio della tessera di iscrizione all’Albo;
  • quietanze dei versamenti sotto indicati;
  • fotocopia di un documento di identità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • se dipendenti pubblici, eventuale autorizzazione all’esercizio della libera professione (se insegnanti: autorizzazione del direttore didattico o del preside; se dipendenti di enti pubblici copia del contratto individuale di lavoro da cui si evinca il part-time non superiore al 50%)
Versamenti
Ai fini dell'iscrizione vanno effettuati i seguenti versamenti:
-  € 168,00 sul conto corrente n. 8003 - Tasse sulle concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara (bollettino prestampato reperibile in qualsiasi ufficio postale). Codice della causale n. 8617. Tipo di versamento: Rilascio
-  € 80,00 sul c/c n. 59633008, intestato a Ordine degli Psicologi del Lazio. Causale: Iscrizione sezione A Albo.
La domanda può essere presentata di persona o inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che la quota di iscrizione è riferita all'anno solare a prescindere dalla data effettiva di iscrizione all'Albo. Pertanto, a prescindere dal periodo dell'anno in cui viene deliberata l'iscrizione, la quota di iscrizione matura dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.
L'anzianità di iscrizione all'Albo decorre dalla data effettiva di deliberazione dell'iscrizione (giorno/mese/anno).
Procedura
Il Consiglio dell'Ordine, entro 60 giorni, dal ricevimento della domanda, delibera l'iscrizione e la comunica all'interessato, alla Procura della Repubblica e al Ministero vigilante.
Le attività professionali che formano oggetto della professione di 'dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro' e di 'dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità' sono definite dalla L. 170 dell'11 luglio 2003


qui trovate il link da cui scaricare la modulistica: MODULISTICA